Consulenza in Materia di Investimenti Finanziari ex art.18 bis TUF D.lgs n. 58/98
Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale
Gestione Finanziaria mediante Future e Opzioni su Azioni, Indici, Merci e Valute


Negli USA la consulenza finanziaria indipendente è nata più di 30 anni fa e oggi circa il 50% dei risparmiatori la preferisce alla consulenza in conflitto di interesse fornita dalle Banche e dalle Reti Vendita dei Promotori Finanziari. E’ diventata quindi per noi europei il punto di riferimento sia organizzativamente che come modus operandi
Due sono le figure professionali indipendenti che operano nell’ambito della consulenza in materia di investimenti nel Nord America: il Financial Planner e il Commodity Trading Advisor
Il Financial Planner è il professionista che aiuta i risparmiatori a gestire efficacemente le proprie risorse finanziarie, attraverso la pianificazione previdenziale e assicurativa, la scelta degli strumenti finanziari in base agli obiettivi di vita (analisi multiperiodale), l’educazione finanziaria alla comprensione e gestione dei rischi e alla gestione del passaggio generazionale e patrimoniale
Il Commodity Trading Advisor (CTA), fornisce consigli di acquisto e vendita di contratti Future e contratti di Opzione su Future, Indici, Commodity e Valute o segue come consulente la gestione di conti dedicati esclusivamente alla compravendita di Future ed Opzioni.
In Italia nel 2007 con il recepimento della direttiva comunitaria MIFID 2004/39/CE è stato modificato il D.lgs 58/98 meglio conosciuto come Testo Unico della Finanza (TUF).
La novità è la configurazione del “servizio di consulenza in materia di investimenti” come autonomo servizio di investimento e la chiara e netta distinzione tra consulenza e vendita di prodotti finanziari. Con l’art.18 bis è stata introdotta la figura professionale del Consulente Finanziario il quale come recita il co. 1 “presta la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertineza dei clienti “
L’art. 1 co 5-septies definisce che per “consulenza in materia di investimenti” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente.
La consulenza fornita dagli Intermediari finanziari, SIM, Banche e Reti dei Promotori Finanziari è qualificata come “consulenza generica” cioè limitata ad un numero limitato di strumenti e prodotti finanziari, cioè quelli collocati tramite i propri agenti di vendita che restano qualificati come Promotori Finanziari.
La “Consulenza in Materia di Investimenti” è quella che ha per oggetto la totalità degli strumenti finanziari presenti sull’intero mercato finanziario mondiale ed è remunerata esclusivamente e direttamente dal cliente, il quale paga la parcella al Consulente Finanziario Indipendente.
Dal 2007 anche in Italia è stata così introdotta la figura professionale del Consulente Finanziario Indipendente, privo di conflitti di interesse e remunerato esclusivamente dal cliente.